Condominio, le parti comuni si possono acquistare?

Sono in molti a domandarsi se le varie parti in comune di un condominio possano essere messe in vendita in alcuni casi. Ecco tutte le informazioni su questo argomento.

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condominio – oipamagazine.it

Vivere in un condominio presuppone delle regole da seguire. Tutti i coinquilini hanno l’obbligo di rispettare le norme e di non essere mai da intralcio alla corretta convivenza con le altre persone all’interno del palazzo.

Non sarà possibile, per esempio, accendere la radio o la TV a tutto volume in generale, a maggior ragione nelle ore notturne. Nessuno ama essere disturbato dagli altri.

Comportarsi in modo adeguato e con totale rispetto di tutti è fondamentale. Solo in questo modo, infatti, il condominio “funzionerà” al meglio!

Sono in molti purtroppo, però, a comportarsi non in maniera consona. In questo caso, quindi, possono emergere liti e contrasti all’interno dello stesso palazzo. Le assemblee di condominio potrebbero realmente essere “infuocate”. E non facciamo certamente riferimento alle alte temperature!

Non tutti i coinquilini possono esserci simpatici, ma questo non presuppone che si debba fare loro un torto! La convivenza nel palazzo, infatti, potrebbe solo peggiorare in futuro!

Ogni condominio, poi, sarà dotato di parti in comune. Ci riferiamo all’ascensore, alla zona d’ingresso, al parcheggio, a eventuali aree verdi presenti o a un cortile interno.

Come dice la parola stessa, queste zone non sono di proprietà di nessuno, ma dovranno essere “vissute” in comune fra tutti. Sporcarle o farne un uso privato, dunque, rappresenterebbe una minaccia all’equilibrio condominiale.

In alcuni casi, però, esiste la possibilità per qualcuno di acquistare parti in comune nel condominio. Potrebbe sembrare strano, ma è proprio così! Scopriamo insieme questa eventualità.

Acquisto delle parti in comune di un condominio: ecco quando sarà possibile

La stranezza sarà data dal controsenso insito nell’azione stessa. Una parte in comune presuppone di poter essere usata da tutti. La compravendita di quest’area, dunque, potrebbe sembrare non realizzabile. Non sempre, però, è così.

Condominio
Condominio – oipamagazine.it

Non facciamo certamente riferimento all’acquisto delle scale o dell’ascensore a uso personale, bensì alla possibilità che qualcuno possa elargire una somma per l’acquisto di un’area interna al palazzo non utilizzata da nessuno o in stato di abbandono.

Le normali parti in comune non possono essere acquistate, ma sotto questa categoria possono essere fatte rientrare anche altre parti in comune al di fuori da determinati regolamenti. Questo è ciò che prevede il Codice Civile nell’articolo 1117.

Queste “nuove” parti in comune possono essere acquistate da un inquilino del condominio oppure da terze parti.

Come normale che sia, per fare in modo che un determinato luogo condominiale possa essere acquistato da qualcuno sarà indispensabile una votazione in assemblea. Scopriamo tutti i dettagli a riguardo.

Conta il voto in assemblea!

Nel corso di un’assemblea condominiale di natura straordinaria sarà possibile scegliere se dare la possibilità a qualcuno di acquistare una parte in comune. La maggior parte delle volte tale mosse potrebbe presupporre un netto miglioramento di una determinata area.

Acquisto parte in comune
Acquisto parte in comune – oipamagazine.it

L’acquisto di una parte in comune in stato di abbandono potrebbe essere acquistata da chi avrà interesse per valorizzarla e, paradossalmente, per “dare una svolta” all’estetica del condominio.

Altre volte, l’acquisto di una specifica parte potrebbe essere una necessità di uno o più condomini. Al netto della motivazione, comunque, la compravendita di queste parti sarà possibile solo con un voto unanime in assemblea.

Per qualsiasi contratto di locazione della durata maggiore di 9 anni, sarà obbligatorio ottenere l’approvazione di tutti i condomini di un palazzo. Solo in questo caso, la compravendita di una parte in comune potrebbe andare a buon fine!

Per un contratto inferiore ai 9 anni, invece, basterà il 50% più 1 dei voti. In tutti e due i casi, comunque, la compravendita della parte in comune dovrà essere messa su un contratto scritto firmato dalle varie parti. Un notaio darà la sua approvazione finale!

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