L’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti sul Canone Rai: ecco come non pagarlo e quali sono le condizioni da rispettare tassativamente
Il Canone Rai deve essere pagato solo dagli utenti che hanno in casa un televisore. Tutti quei contribuenti che invece sono titolari di utenza elettrica per uso domestico residenziale ma che non possiedono alcun apparecchio televisivo in nessuna abitazione con utenza elettrica attiva, sono esonerati dall’obbligo di pagare questa tassa di possesso.
Cosa prevede la normativa vigente
Si tratta di un’esenzione che si applica, in base alla normativa vigente, sia per l’intestatario che per i componenti della famiglia anagrafica. Chi vuole avvalersi dell’esenzione, dovrà presentare secondo le modalità indicate dalla legge, una dichiarazione sostitutiva, che potrà essere presentata anche dall’erede nel caso l’abitazione sia ancora intestata a un soggetto deceduto. Sul sito dell’Agenzia delle Entrate sono presenti tutte le indicazioni a beneficio degli utenti per non pagare il canone Rai con le istruzioni dettagliate.
Sono state anche specificate tutte le indicazioni da seguire nel caso in cui l’acquisto del televisore avvenga dopo la presentazione della dichiarazione sostitutiva. La regola fondamentale, per non incorrere in sanzioni penali, è quella di dichiarare sempre il vero. Il dichiarante dovrà assicurarsi sempre di rispettare le condizioni indicate nella dichiarazione prima di inviarla, per non incorrere in denunce che potrebbero avere pesanti conseguenze a livello giuridico.
Il fatto di non guardare la tv, non esonera dall’obbligo di pagare il canone Rai se la famiglia è provvista di apparecchio televisivo. Così come non esonera dal pagamento del canone Rai il fatto di non guardare i canali Rai. Per poter presentare la dichiarazione sostitutiva è sufficiente cliccare sul sito dell’Agenzia delle Entrate e scaricare il modello che potrà essere inviato anche tramite la classica raccomandata.
Le date da monitorare
L’esonero dal pagamento della tassa di possesso si applicherà solo nel secondo semestre dell’anno, se la dichiarazione viene presentata dal primo febbraio al 30 giugno. Qualora la dichiarazione venisse presentata dal primo luglio al 31 gennaio successivo, l’esonero varrà per l’intero anno successivo. L’utente potrà presentare in ogni momento, senza alcuna eccezione, la dichiarazione di addebito su altra utenza.
Il suo valore si applicherà fino alla fine della decorrenza degli attestati. Se questo presupposto decorre dal primo gennaio il canone non va pagato per tutto l’anno, mentre dal 2 gennaio al primo luglio, la legge prevede che si dovrà corrispondere l’importo solo relativamente al primo semestre.