È possibile annullare un contratto in caso di errore? La risposta

Molti consumatori si chiedono se sia possibile annullare un contratto qualora vi siano degli errori. Cerchiamo di fare chiarezza.

Firmare contratto
Firmare contratto – oipagamagazine.it

Cosa accade qualora si sottoscrive un contratto per errore? Questa la domanda che molti si fanno e per la quale esiste una risposta secondo quanto previsto dalla legge. Il contratto, d’altronde, è un accordo vincolante, quale non ci si può sottrarre, come quando appunto si firma un rogito e ci si impegna a pagare un immobile. Scopriamo insieme, dunque, cosa prevede la legge in merito alla procedura prevista per annullare un contratto.

Il contratto, un accordo vincolante

Secondo quanto prevede la legge, il contratto, che funge da accordo vincolante tra due parti o più, ha forza di legge: pertanto, chi vi aderisce è obbligato a rispettarlo.

Ci sono però, poi, anche delle situazioni in cui incorrono delle circostanze che permettono di disdirlo oppure di impugnarlo davanti ad un giudice.

Firmare un contratto
Firmare un contratto – oipamagazine.it

Il consenso fornito per errore, secondo quanto previsto dalla legge, può effettivamente essere la causa principale di annullamento dello stesso, qualora l’errore sia riconosciuto dall’altro contraente. La questione è alquanto complicata e specifica e, quindi, va sviscerata per bene.

Errore essenziale ed errore riconoscibile

Ci si può trovare, dunque, di fronte a due tipologie di errore: essenziale e riconoscibile.

Nel primo caso, secondo quanto riferisce la legge, riguarda, in sostanza, quei contratti che sono firmati dall’utente, il quale, però, è convinto di aver acquistato una cosa ma, in realtà, ne ha comprata un’altra: in questo caso, l’errore è sull’oggetto.

Annullare accordo
Annullare accordo – oipamagazine.it

Vi è, inoltre, anche il caso in cui l’errore ricade sulla natura, ad esempio quando si firma una locazione mentre, sostanzialmente, si è sottoscritta una compravendita.

L’errore, invece, è riconoscibile quando non è necessaria il riconoscimento dell’altro contraente e, dunque, è sufficiente che sia definito tale basandosi sulla diligenza media di una persona normale.

In questo caso, dunque, il soggetto può richiedere l’annullamento del contratto.

Ciò può avvenire, ad esempio, nel caso in cui si stava pensando di avere acquistato una lavatrice e, invece, ci si ritrova davanti una lavastoviglie. In questo atto di compravendita, dunque, è il soggetto che ha taciuto a proprio vantaggio e che, quindi, ne deve pagare le conseguenze.

Come agire in questi casi

Per procedere all’annullamento del contratto, il soggetto può rivolgersi al giudice in un periodo di massimo cinque anni entro il quale si è identificato l’errore essenziale e riconoscibile.

L’annullamento, dunque, è attuato in base al fatto che il contraente si è ritrovato a sottoscrivere un accordo che non era nei suoi piani e che, mostra, nei fatti, l’errore: in questo caso, il vizio di volontà potrà essere rimosso.

La procedura di annullamento, dunque, prevede la cancellazione del contratto: tale percorso ha effetti retroattivi. Il contratto è come se non fosse stato mai sottoscritto.

Pertanto, tutte le prestazioni effettuate dovranno essere restituite.

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