CCNL, il datore di lavoro ha la facoltà di sceglierlo: ecco il caso che ha fatto scuola

Il datore di lavoro la possibilità di scegliere quale CCNL utilizzare all’interno dell’azienda? Una domanda a cui daremo risposta nel testo che segue.

Contratto di lavoro
Contratto di lavoro- Oipamagazine.it

Questo tipo di scelta risulta essere a discrezione dell’imprenditore e non risulta essere sindacabile nemmeno di fronte ad una sede giurisdizionale.

Le varie controversie sul lavoro

Rispettando le regole attualmente in vigore, il datore di lavoro ha la possibilità di decidere quale CCNL utilizzare con i propri dipendenti.

Sentenza
Sentenza- Oipamagazine.it

È questo ciò che ha stabilito il Tar Lombardia, attraverso la sentenza del 4 settembre 2023, n. 2046.

Ma vediamo insieme cosa è accaduto. La sentenza ha inizio da un verbale di disposizione in cui una Cooperativa, aveva ricevuto delle differenze di retribuzione stabilite in base alle tabelle stabilite al CCNL dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Como-Lecco.

La cooperativa voleva fare ricorso tramite il verbale, andando a precisare che aveva applicato il CCNL per ogni dipendente al fine di regolare ogni rapporto di lavoro con il personale che per strutturare offerte al momento dell’acquisizione dei servizi.

In seguito, l’assemblea dei soci era stata in grado di approvare un piano di crisi aziendale così per andare oltre le criticità per la gestione separatoria, la quale in seguito era stata aggravata dal Covid19.

Il caso particolare

Tutti i lavoratori assunti erano stati informati di accettare le condizioni e per questo ognuno di loro era a conoscenza del piano di crisi adottato.

Decisione giudice
Decisione giudice- Oipamagazine.it

All’interno del verbale però, l’ispettorato era stato in grado di rilevare un’irregolarità la quale non è soggetta a sanzioni. Però la cooperativa aveva deciso di impugnare questo provvedimento di fronte ad un giudice amministrativo.

Il tribunale, così, ha deciso di accogliere il ricorso, in quanto era stato accertata l’irregolarità in materia di registrazione sociale per il lavoro formato dal compenso “delle retribuzioni a tutto il personale dipendente in misura inferiore ai livelli minimi previsti dalla contrattazione collettiva applicata in violazione dell’art. 3 legge 3 aprile 2001 n. 142 nonché dell’art. 36 Cost. sulla scorta di un deliberato piano di crisi aziendale approvato dall’assemblea generale dei soci in data 8.5.2017, prorogato con ulteriore delibera dell’assemblea generale dei soci in data 20.04.2021”.

Il trattamento sociale che deve essere garantito è quello che il CCNL prevede, il quale ha il compito di fungere da parametro esterno per commisurare la proporzionalità della sufficienza da un punto di vista economico.

In questo modo si fa sì che l’applicazione socio lavoratore di una cooperativa venga impedita nel momento in cui non va rispettare il settore di attività in cui la ricorrente va ad operare.

Nel caso in questione, la cooperativa ha applicato il CCNL per i dipendenti di impresa di istituti di vigilanza privata, avendo come oggetto i servizi fiduciari e l’attività di vigilanza privata.

Questo risulta essere appropriato vista l’attività che veniva portata avanti dalla ricorrente poiché il settore risulta essere attivo.

Ed è per questo motivo che alla fine, il ricorso il risultato essere fondato e quindi è stato poi accolto.

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