Bonus matrimonio, ecco quanto spetta a chi è disoccupato: circolare INPS

Quanto spetta di bonus matrimonio alle persone che sono disoccupate? Vediamo cosa dice la nuova circolare INPS.

Bonus matrimonio
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Allo stesso modo di ciò che accade con il congedo di maternità, anche per il congedo matrimoniale a intervenire è sempre l’INPS, che aiuta coloro che sono disoccupati.

L’Istituto gli riconosce un’indennità sostitutiva per il periodo di permesso che doveva avere quando svolgeva il ruolo di lavoratore dipendente.

Attraverso il messaggio numero 2951 del corrente anno, l’INPS è tornata nuovamente a trattare il tema bonus matrimonio a favore dei disoccupati, che va a sostituire il congedo matrimoniale, chiarendo una volta per tutte l’argomento requisiti necessari per ottenerlo.

Si tratta di un strumento molto importante in quanto il disoccupato può avere la stessa tutela di un lavoratore subordinato, visto che per il congedo matrimoniale si ha diritto a 15 giorni di permesso pagato vicino alla data di nozze.

Tuttavia, non è riservato a tutti i disoccupati, poiché bisogna innanzitutto aver perso il lavoro a distanza di pochi mesi dalla data di matrimonio.

Andiamo a vedere, quindi, i requisiti necessari per avere diritto al congedo matrimoniale e quali sono condizioni e modalità per la richiesta all’INPS.

Bonus matrimonio per disoccupati: i requisiti

L’assegno per il congedo matrimoniale è una prestazione di natura previdenziale riconosciuta in caso di congedo straordinario per matrimonio concordatario o civile, sempre che venga fruito nei 30 giorni successivi all’evento.

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Ci sono alcune situazioni che consentono ai disoccupati di percepire questa indennità. Ecco per chi l’INPS riconosce l’assegno per congedo matrimoniale:

  • dimostrare che nei 3 mesi precedenti al matrimonio o unione civile si è lavorato per due settimane almeno presso un’azienda del settore artigianale, industriale o cooperativo;

se si è iniziato da poco a lavorare, la condizione fondamentale per la richiesta di congedo è la dimostrazione che ciò è avvenuto almeno da una settimana.

Quanto spetta

L’assegno non è univoco ma varia in base al settore lavorativo e alla tipologia di mansione ricoperta. Nei dettagli, l’ammontare è di:

  • 7 giorni di paga per apprendisti e operai, con il 5,54% detratto dalla retribuzione giornaliera;
  • 7 giornate di guadagno medio giornaliero per chi lavora a domicilio, con il 5,54% detratto dalla retribuzione giornaliera;
  • 8 giornate di salario giornaliero medio giornaliero per i lavoratori marittimi. con il 5,54% detratto dalla retribuzione giornaliera;
  • i giorni di paga che vanno a coincidere con quelli che sono previsti nel contratto di lavoro verticale part-time, con la percentuale a carico sempre del dipendente lavoratore.

Per quanto riguarda i disoccupati, viene presa in considerazione la retribuzione da loro percepita durante l’ultimo rapporto lavorativo.

Questo importo può essere cumulato con l’indennità INAIL per l’infortunio sul posto di lavoro, soltanto però quando viene raggiunto l’importo che spetta come retribuzione.

Non può essere cumulato, invece, con le prestazioni che sono state riconosciute per maternità, malattia, stato di disoccupato (NASPI) e cassa integrazione straordinaria o ordinaria.

Tutte queste voci vanno a sostituire la retribuzione. Però, in questi casi, viene ugualmente riconosciuto l’assegno congedo matrimoniale, poiché è maggiormente favorevole.

Come va richiesto e chi paga

A pagare l’assegno è sempre l’INPS. Invece, per i lavoratori dipendenti, è il datore di lavoro che anticipa il congedo.

Disoccupato
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Ci sono tre modalità per inviare la domanda all’INPS: contattando il numero verde, mediante accesso al servizio dedicato nell’area MyINPS oppure recandosi presso un patronato.

Le persone disoccupate devono allegare alla domanda la seguente documentazione:

  • certificazione che comprova lo status di disoccupato alla data dell’unione civile o matrimonio oppure documentazione inerente;
  • certificazione che comprova lo status di coniugato e che contiene gli estremi dell’unione civile o matrimonio;
  • atto di notorietà inerente al rapporto lavorativo non impiegatizio, che è durato 15 giorni nei 90 che hanno preceduto la data di unione civile o matrimonio, come dipendente di aziende artigiane, industriali o cooperative.
  • copia della busta paga (l’ultima).

Se il problema è reperire tale documentazione, niente paura: la domanda per l’assegno va presentata dai disoccupati a distanza di un anno dal matrimonio o unione civile. Per elaborare completamente la richiesta, l’INPS ci impiega all’incirca un mese e mezzo.

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