Si può mettere il gazebo o l’ombrellone sul terrazzo se vivi in un condominio?

Molti si chiedono se è consentito mettere il gazebo o l’ombrellone sul terrazzo. Vediamo cosa dice la legislazione italiana.

Gazebo sul terrazzo
Gazebo sul terrazzo – Oipamgazine.it

Il tema dell’utilizzo dei terrazzi condominiali per uso personale è frequentemente oggetto di discussione.

Una recente richiesta riguarda la volontà di installare gazebo ed ombrelloni sul lastricato comune del condominio.

Si possono lasciare gazebo e ombrelloni sul terrazzo condominiale?

Il codice civile, in particolare l’art. 1102, fornisce indicazioni in materia condominiale applicabili ai condomini. Ciò è dovuto al richiamo fatto dall’articolo 1139, che ci indirizza a queste norme.

Per quanto riguarda la fattibilità della collocazione di gazebo e ombrelloni sul terrazzo condominiale, è opportuno consultare la normativa di riferimento per orientarsi.

Gazebo e ombrelloni sul terrazzo condominiale
Gazebo e ombrelloni sul terrazzo condominiale-oipamagazine.it

Nel primo comma della citata clausola, è esplicitamente affermato che ogni condomino ha il privilegio di disporre dei beni comunali come meglio crede, a condizione che:

  • non alteri la destinazione d’uso;
  • non impedisca a tutti gli altri di poterne fare liberamente uso.

La giurisprudenza ha specificato ulteriormente che l’utilizzo singolo non deve:

  • creare pregiudizio ai fini della sicurezza e della stabilità dell’edificio;
  • non deve modificare la salubrità degli ambienti;
  • non deve alterare lo stabile.

La puntualizzazione dei giudici

Inoltre, i giudici sottolineano costantemente l’imperativo di riconoscere esplicitamente la parità di diritti di ciascuna unità condominiale.

Sottolineano il potenziale duraturo delle risorse condivise, superando i limiti della proprietà individuale.

Hanno precisato che «per l’unicità degli edifici condominiali, caratterizzati dalla coesistenza di spazi comuni obbligatori e proprietà esclusive, l’utilizzo di risorse, strutture e servizi comuni è subordinato ai diritti individuali che guidano i condomini partecipanti. 2003 n. 8808; Cass. 27 febbraio 2007 n. 4617; 24 giugno 2008; 13879).

Per quanto riguarda l’abitare in un condominio, la legge consente infatti un uso intensificato delle risorse comuni basato sul godimento della proprietà esclusiva, purché non alteri la destinazione dell’immobile e non ne impedisca l’uguale utilizzo.

In parole povere, l’ampliamento del diritto per ciascun comunista ha un limite che sta nell’esigenza di far sì che la cosa possa essere ugualmente utilizzata da tutti gli altri partecipanti senza essere decisa.

In sostanza, senza una normativa specifica, di cui parleremo più avanti, soprattutto se contrattuale, ogni condomino ha l’autonomia di installare gazebo e ombrelloni sul terrazzo senza bisogno della preventiva approvazione dell’assemblea dei soci o dell’amministratore.

Gazebo e ombrelloni sul terrazzo condominiale: chi è responsabile della custodia?

Sia che Tizio scelga di tenere un ombrellone o un gazebo permanentemente al suo posto o lo smantelli dopo ogni utilizzo, assumerà il ruolo di custode e si assumerà la piena responsabilità della sua manutenzione.

Nel caso in cui il gazebo o l’ombrellone situato sul terrazzo dovessero spostarsi, crollare o provocare danni, è importante notare che il condominio non può essere ritenuto responsabile.

Terrazzo condominiale
Terrazzo condominiale-oipamagazine.it

La responsabilità ricade, invece, esclusivamente sul singolo condomino che, in quella particolare fattispecie, lo utilizza per i propri esclusivi fini e diventa così causa primaria ed unica dell’eventuale danno che ne derivi.

Il condominio non può essere imputato per aver trascurato la sua responsabilità per la sicurezza, a meno che le azioni condotte negli spazi condivisi dal condominio non siano esplicitamente vietate dalla legge o dal regolamento.

Veniamo ora agli elementi interni esclusivi della vicenda, nello specifico gli aspetti condominiali. Questi aspetti devono essere valutati individualmente, caso per caso, al fine di ottenere chiarezza.

Il vincolo di legge deriva dal mancato rispetto, da parte del condominio, delle norme di cui all’art. 1102 cc, che disciplina l’uso dei beni comuni.

In questo scenario, al condominio potrebbe essere addebitata la mancanza di un’adeguata vigilanza, cd culpa in vigilando, in relazione all’utilizzo delle risorse comuni.

Il condominio è anche curioso di sapere se ci sono restrizioni legali che potrebbero ostacolare la loro possibilità di installare gazebo e ombrelloni sul terrazzo.

Infatti, è possibile, sia pure a patto che tale divieto sia esplicitato all’interno di una previsione contrattuale concordata tra tutti i condomini o, in alternativa, in una delibera approvata all’unanimità da tutti i partecipanti al condominio.

Per quanto riguarda le norme relative alle assemblee dei soci, queste linee guida potrebbero fornire indicazioni sull’utilizzo della terrazza.

Possono stabilire determinate condizioni per il suo utilizzo, ma non impongono restrizioni o divieti su usi specifici che non si discostano dalla sua destinazione d’uso.

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