Casa in affitto, il proprietario può continuare a mantenere la residenza?

Molti affittuari si chiedono se il proprietario può continuare a mantenere la residenza in una casa in affitto. Vediamo cosa dice la legge.

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In determinate situazioni, è possibile che il proprietario di un immobile ti chieda di mantenere la residenza in uno in affitto, anche se in realtà non ci vivi.

Questa richiesta può essere fatta per vari motivi, come ricevere posta o avere un indirizzo fisso in città. Tuttavia, è importante notare che nella maggior parte dei casi questa richiesta è fraudolenta.

Mantenendo la residenza nell’immobile, anche se in locazione, il proprietario può evitare di pagare l’IMU (tassa sugli immobili) in quanto verrebbe comunque considerata prima abitazione.

È opportuno considerare accettabile questo comportamento? Inoltre, quali azioni può intraprendere l’inquilino per evitare di essere soggetto a tali circostanze, che in genere non sono esplicitamente delineate nel contratto di locazione?

Questa materia è molto delicata in quanto porta il potenziale per danneggiare gravemente il rapporto con il proprietario dell’immobile, trasformando così l’intera durata del contratto in un’esperienza insopportabile.

Tuttavia, è altrettanto importante far valere e sostenere i propri diritti in tali situazioni.

Casa in affitto: il proprietario può mantenere la residenza?

Una volta che un immobile viene dato in affitto, l’inquilino ne acquisisce non soltanto il possesso, ma anche il diritto a goderne, mentre la proprietà resta del proprietario originario.

Questo è il motivo per cui, quando un proprietario affitta la sua proprietà, non può più risiedere in una proprietà che non ha più nessun diritto a utilizzare.

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Per conservare la residenza nella proprietà, è necessario includere una disposizione nel contratto di locazione che designi l’utilizzo di un’area specifica all’interno della proprietà, come una stanza, che riduce effettivamente l’importo dell’affitto.

Se l’individuo riserva l’utilizzo di una stanza in questa situazione, potrà continuare a risiedere nell’edificio.

È impossibile per il proprietario sostenere l’occupazione in una proprietà che è completamente occupata dagli inquilini.

Nel caso in cui il contratto di locazione non dichiari esplicitamente che il proprietario conserva l’opzione di utilizzare una parte della proprietà e invece affitta l’intera proprietà, non possono sostenere che l’inquilino mantenga la residenza per il proprietario o per uno dei suoi familiari (come un coniuge o ex coniuge) unicamente per evitare di pagare l’IMU.

Residenza fittizia: cosa fare per impedirla?

Inoltre, potrebbe non essere immediatamente evidente, ma accogliere la presenza di un individuo sconosciuto all’interno del proprio spazio vitale può anche rivelarsi piuttosto irritante.

Ciò include la gestione della consegna della posta, la firma per la corrispondenza registrata e potenzialmente anche l’interazione con le forze dell’ordine che chiedono informazioni su tale individuo.

Anche se questi possono sembrare piccoli inconvenienti, nel tempo possono accumularsi in fonti significative di irritazione, in particolare se il proprietario mostra una cattiva condotta anche in altre aree.

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Essendo pienamente consapevole che l’abitazione assegnata non è altro che un’abitazione fabbricata, fraudolenta e contraffatta, e inoltre, non avendo alcuna conoscenza circa il previsto occupante di tale immobile, quali passi si possono intraprendere per documentare e affrontare adeguatamente la questione?

Per avviare il procedimento è necessario comunicare con l’ufficio anagrafe comunale di riferimento ove si trova l’immobile.

Deve essere presentata dichiarazione di indisponibilità dell’interessato, sottolineando che, pur avendo la residenza anagrafica, non risiede effettivamente presso l’immobile.

Si consiglia di completare questa procedura prima di liberare i locali, in quanto la dichiarazione richiederà la prova della residenza.

Attendere la scadenza del contratto di noleggio prima di denunciare la condotta fraudolenta non è un’opzione praticabile (anche se può essere fatta successivamente all’invio di una lettera di disdetta).

Seguendo questo approccio, esemplificheremo la nostra integrità come membri responsabili della società che divulgano diligentemente qualsiasi azione che perpetui l’elusione fiscale (in particolare in relazione all’IMU).

Va sottolineato che chi fornisce informazioni false sul proprio luogo di residenza, oltre ad evadere l’imposta, commette il reato di falsità in atti pubblici previsto dall’art. 483 cp.

La pena prevista per tale delitto è la detenzione da tre mesi a due anni. In più, in conseguenza di tali atti, il soggetto coinvolto sarà cancellato dall’anagrafe dei residenti per ineleggibilità.

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