Mancata manutenzione della grondaia, ecco su chi ricade tutta la responsabilità

Per la mancata manutenzione della grondaia in un condominio su chi ricade la responsabilità? Una sentenza del Tribunale di Cosenza ci indica la risposta.

grondaia rotta
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In quanto bene condominiale, le grondaie richiedono una manutenzione ordinaria, in particolare durante i mesi invernali quando le forti piogge potrebbero causare intasamenti.

Tale questione è stata portata all’attenzione del Tribunale di Cosenza e risolta con la sentenza n. 250 del 12 febbraio 2023.

Trascurare di mantenere le grondaie può portare a gravi ripercussioni. Queste conseguenze possono variare da fastidi minori, come danni causati dall’acqua all’intradosso e alla fascia della casa, a problemi più gravi come danni alle fondamenta, inondazioni del seminterrato ed erosione del suolo.

Le conseguenze della mancata manutenzione della grondaia

Come da sentenza ATP, il titolare di specifici spazi commerciali posti al primo livello di un edificio condominiale ha acconsentito a partecipare ad un accertamento tecnico volto a prevenire problematiche future.

Questa valutazione identificherà le cause dietro l’infiltrazione d’acqua che il proprietario ha riscontrato e valuterà anche l’entità del danno subito.

Secondo la valutazione dell’ATP, il CTU ha stabilito con successo che le infiltrazioni provenivano da una particolare area all’esterno dell’edificio in cui l’acqua potrebbe infiltrarsi se il livello dell’acqua nella grondaia diventa troppo alto.

Mancata manutenzione della grondaia
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Le prove hanno definitivamente dimostrato che l’incidente è stato il risultato di blocchi negli scarichi dei pluviali.

Questi intasamenti sono stati causati dall’accumulo di detriti e rifiuti, impedendo così il consueto scarico dell’acqua piovana nel canale di gronda. Di conseguenza, il livello dell’acqua è aumentato in misura anomala.

Dopo le scoperte del CTU e della costituzione mancata del condominio, al proprietario non restava altra alternativa che chiedere il riconoscimento della loro ratio attraverso ordinario provvedimento giudiziale.

L’ultima sentenza in merito ha visto il condominio argomentare richiedendo inizialmente che il CTU, redatto nel corso del procedimento ATP senza il loro intervento, fosse ritenuto inagibile.

Tale richiesta è stata formulata in quanto l’amministratore non ha provveduto a dare tempestiva comunicazione all’assemblea competente, impedendo così la nomina del legale rappresentante.

Il condominio eccepiva di non poter essere ritenuto responsabile dei danni causati da infiltrazioni d’acqua negli appartamenti dell’attore.

Il motivo dell’infiltrazione è stato il risultato di una massiccia e inaspettata ondata di pioggia, simile a una “bomba d’acqua“.

Il condominio ha quindi ritenuto l’evento del tutto imprevedibile e quindi a lui non imputabile. Nonostante le pretese di parte attrice, il condominio ha ritenuto di non avere alcuna responsabilità per i danni conseguenti.

Il canale in gronda era ostruito a causa dell’accumulo di detriti e rifiuti scartati dagli abitanti dei più piani all’interno dell’edificio condominiale.

La responsabilità condominiale

In qualità di custode dei beni e dei servizi comuni, il custode di un edificio è tenuto a prendere tutte le precauzioni necessarie per evitare danni a chiunque.

Ai sensi dell’articolo 2051 del codice civile, il condominio risponde dei danni cagionati da detti beni e servizi comuni alla proprietà esclusiva del privato, ancorché imputabili a fatto di terzi.

In parole povere, l’associazione condominiale è responsabile della manutenzione delle grondaie. Ciò comporta una manutenzione regolare e approfondita per garantire il loro corretto funzionamento, che include l’eliminazione di eventuali ostruzioni che potrebbero causare blocchi.

Manutenzione grondaia
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Il condominio può giustamente invocare il caso fortuito scaturito dall’imprevisto piovoso solo dopo aver dimostrato di aver adempiuto all’obbligo di diligenza previsto dall’art. 2051 cc.

La sentenza raggiunta dal Tribunale

Il Tribunale di Cosenza ha ufficialmente rigettato le eccezioni del condominio e si è pronunciato invece a favore del singolo condomino, obbligando il primo a farsi carico delle spese processuali.

Inoltre, il giudice ha riconosciuto al singolo condomino la somma di 12 mila euro a titolo di risarcimento del danno subito e precedentemente risarcito prima della sentenza, e tale importo non è stato contestato dal condomino convenuto.

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